Piano Transizione 5.0

La guida completa agli incentivi per la doppia transizione digitale ed energetica delle imprese

Credito fino al 45%
Scadenza 31/12/2025
€6,3 Miliardi

Piano Transizione 5.0: La guida definitiva per la doppia transizione delle imprese italiane

Aggiornamento: 10 aprile 2025 - Basato su FAQ ufficiali MIMIT e Circolare Operativa


Cos'è il Piano Transizione 5.0

Il Piano Transizione 5.0 rappresenta una svolta epocale nel panorama degli incentivi alle imprese italiane. Per la prima volta in Europa, un singolo strumento agevolativo unisce in modo sinergico la transizione digitale e quella energetica, riconoscendo che l'innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale sono due facce della stessa medaglia nel processo di modernizzazione del sistema produttivo.

L'obiettivo strategico

L'obiettivo del Piano è sostenere la transizione del sistema produttivo verso un modello di produzione efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili. Questa definizione, apparentemente semplice, nasconde in realtà una visione complessa e articolata del futuro dell'industria italiana.

Il Piano riconosce che la competitività delle imprese nel prossimo decennio dipenderà in larga misura dalla loro capacità di:

  • Ridurre i consumi energetici attraverso l'innovazione tecnologica
  • Integrare le tecnologie digitali nei processi produttivi
  • Sviluppare competenze adeguate nel personale
  • Contribuire agli obiettivi di sostenibilità ambientale del Paese

Riferimenti normativi

Il Piano è istituito e regolato dall'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (decreto PNRR-quater), convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, da ultimo integrato con le previsioni introdotte dai commi 427-429 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) che ha introdotto significative modifiche alla disciplina, ampliando l'ambito di applicazione e semplificando le procedure di accesso.

Le modalità attuative sono contenute nel decreto 24 luglio 2024 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e nella circolare operativa del 16 agosto 2024 pubblicata sul sito istituzionale del MIMIT.

La dotazione finanziaria

Con una dotazione di 6,3 miliardi di euro per il biennio 2024-2025, il Piano Transizione 5.0 si inserisce nell'ambito della Missione 7 - RepowerEU del PNRR. Questa cifra rappresenta solo una parte di un investimento complessivo più ampio: considerando anche il Piano Transizione 4.0, si arriva a 12,7 miliardi di euro destinati alla trasformazione del sistema produttivo italiano.

È importante notare che queste risorse non sono semplicemente "a pioggia", ma richiedono alle imprese di dimostrare risultati concreti in termini di efficienza energetica, creando così un circolo virtuoso tra investimento pubblico e miglioramento delle performance ambientali del sistema industriale.

Caratteristiche distintive del Piano

Ciò che rende il Piano Transizione 5.0 particolarmente innovativo sono alcune caratteristiche chiave:

Procedura automatica: A differenza di molti altri strumenti agevolativi, il Piano non prevede valutazioni discrezionali o graduatorie. Le imprese che rispettano i requisiti accedono automaticamente al beneficio, eliminando l'incertezza tipica dei bandi competitivi. Questo approccio riflette la volontà di rendere l'incentivo uno strumento di politica industriale sistemico piuttosto che selettivo.

Trasversalità totale: Il Piano è aperto a tutte le imprese, indipendentemente da dimensione, settore economico o localizzazione geografica. Questa scelta riconosce che la transizione energetica e digitale è una sfida che coinvolge l'intero tessuto produttivo nazionale, dalle grandi industrie energivore alle piccole imprese artigiane.

Integrazione tecnologia-sostenibilità: Per la prima volta, l'accesso agli incentivi per l'innovazione tecnologica è subordinato al raggiungimento di obiettivi di efficienza energetica. Questo approccio integrato spinge le imprese a pensare l'innovazione non solo in termini di produttività, ma anche di sostenibilità.

Non costituisce aiuto di stato: Il Piano si configura come una misura generale e non selettiva, pertanto non costituisce aiuto di stato ai sensi della disciplina comunitaria.

Misura PNRR: In quanto parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Piano Transizione 5.0 è soggetto agli obblighi e ai vincoli previsti dalla normativa europea e nazionale per l'attuazione del PNRR.


Chi può accedere

I soggetti beneficiari

Il Piano Transizione 5.0 adotta un approccio inclusivo nella definizione dei soggetti beneficiari, riflettendo la volontà di coinvolgere l'intero sistema produttivo nazionale nella transizione energetica e digitale.

Imprese residenti nel territorio dello Stato

Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, a prescindere da:

  • Forma giuridica
  • Settore economico di appartenenza
  • Dimensione aziendale
  • Regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d'impresa

Sono incluse: società di capitali, società di persone, imprese individuali, cooperative e consorzi. L'unico requisito è che si tratti di soggetti che esercitano attività d'impresa.

Stabili organizzazioni di soggetti non residenti

Il Piano riconosce l'importanza degli investimenti esteri in Italia, permettendo l'accesso anche alle stabili organizzazioni di imprese estere. Questo aspetto è particolarmente rilevante per le multinazionali che hanno siti produttivi in Italia e intendono investire nella loro modernizzazione.

ESCo (Energy Service Company)

Il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente.

Le ESCo, attraverso contratti EPC (Energy Performance Contract), si adattano particolarmente agli obiettivi del Piano Transizione 5.0 in quanto:

  • Realizzano investimenti finalizzati all'efficienza energetica
  • Garantiscono risultati in termini di risparmio energetico
  • Assumono il rischio tecnico e finanziario dell'intervento

Modalità operative per le ESCo:

  • Beneficiario dell'incentivo: la ESCo che realizza l'investimento e implementa il miglioramento energetico
  • Oggetto della valutazione di efficientamento: i processi dell'azienda cliente, sui quali la ESCo interviene per ridurre i consumi energetici

Autoconsumo individuale a distanza

Per quanto riguarda l'autoconsumo individuale a distanza, sono ammessi alla misura i soggetti beneficiari che rispondono ai requisiti previsti dal TIAD (Testo integrato delle disposizioni ARERA per la regolazione dell'autoconsumo diffuso), a condizione che:

  • Coincidenza tra produttore e cliente finale (stesso codice fiscale)
  • Gli impianti possono essere ubicati in siti diversi da quello della struttura produttiva, purché nella disponibilità dell'autoconsumatore
  • Ogni impianto deve essere univocamente riconducibile ad una struttura produttiva per la quale sono avviati progetti di innovazione ammissibili

Sono escluse configurazioni per le quali i produttori siano soggetti distinti dal cliente finale beneficiario, salvo il caso delle ESCo certificate.

Società di locazione operativa

Il Piano ammette investimenti realizzati tramite:

  • Contratti di leasing operativo
  • Noleggio a lungo termine
  • Altri contratti di locazione operativa

Questa previsione è fondamentale per permettere alle imprese di accedere alle tecnologie più avanzate senza dover sostenere l'intero investimento iniziale.

Le esclusioni

Il legislatore ha previsto esclusioni mirate per garantire che i benefici vadano a imprese sane e rispettose delle normative:

a) Imprese in difficoltà finanziaria

Non possono accedere le imprese:

  • In stato di liquidazione volontaria
  • In fallimento
  • In liquidazione coatta amministrativa
  • In concordato preventivo senza continuità aziendale
  • Sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 267/1942, dal Codice della crisi d'impresa (D.Lgs. 14/2019) o da altre leggi speciali
  • Con altro procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni

b) Imprese destinatarie di sanzioni interdittive

Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi di:

  • D.Lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti)
  • Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011)

c) Imprese inadempienti su sicurezza e contributi

Non possono accedere le imprese che:

  • Non rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili nel loro settore
  • Sono inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori

Soggetti certificatori abilitati

I soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni ex-ante ed ex-post sono:

  • Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) certificati secondo la norma UNI CEI 11339
  • Energy Service Company (ESCo) certificate secondo la norma UNI CEI 11352
  • Ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale, con competenze e comprovata esperienza nell'efficienza energetica dei processi produttivi
  • Periti industriali e periti industriali laureati iscritti nelle sezioni "meccanica ed efficienza energetica" e "impiantistica elettrica ed automazione", con competenze e comprovata esperienza nell'efficienza energetica dei processi produttivi

Considerazioni operative

Verifiche e controlli

La verifica dei requisiti soggettivi avviene:

  • In fase iniziale: attraverso dichiarazioni sostitutive nella comunicazione preventiva
  • Durante il progetto: controlli successivi da parte del GSE e del Ministero
  • Post-completamento: verifiche documentali e controlli in loco

Obblighi per le imprese

Le imprese devono:

  • Mantenere i requisiti per tutto il periodo di fruizione del beneficio
  • Comunicare tempestivamente eventuali variazioni della situazione aziendale
  • Conservare la documentazione attestante il possesso dei requisiti per almeno 10 anni
  • Conservare tutta la documentazione idonea a dimostrare la rispondenza degli interventi, pena la revoca del beneficio

Conservazione documentale

Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni del Piano Transizione 5.0.

La perdita dei requisiti comporta la decadenza dal beneficio con obbligo di restituzione del credito d'imposta fruito.


Requisiti fondamentali

Il cuore del Piano: la riduzione dei consumi energetici

Il Piano Transizione 5.0 si distingue da tutti i precedenti strumenti di incentivazione all'innovazione per un elemento fondamentale: l'obbligo di conseguire una riduzione misurabile dei consumi energetici. Questo requisito non è un semplice adempimento burocratico, ma rappresenta il cuore stesso della filosofia del Piano, che vede nell'efficienza energetica non un costo ma un driver di competitività.

Concetti chiave da comprendere subito

Prima di entrare nei dettagli tecnici, è essenziale chiarire due aspetti fondamentali che sono spesso fraintesi:

Transizione 5.0 = Transizione 4.0 + Efficienza Energetica

Il Piano Transizione 5.0 si applica esclusivamente ai beni strumentali 4.0 (quelli degli Allegati A e B della Legge 232/2016). In pratica: 5.0 = 4.0 + 1, dove:

  • 4.0 = beni tecnologicamente avanzati, interconnessi e intelligenti (quelli del vecchio Piano Transizione 4.0)
  • +1 = l'obbligo aggiuntivo di far risparmiare energia

Non esistono "beni 5.0" diversi dai "beni 4.0": sono gli stessi beni, ma con la condizione aggiuntiva che devono generare risparmio energetico.

Risparmio energetico "a parità di servizio reso"

Il risparmio energetico richiesto non è in termini assoluti ma a parità di servizio reso. Questo significa:

  • Non si tratta di produrre meno per consumare meno
  • Si tratta di mantenere (o aumentare) la produzione consumando meno energia
  • Il risparmio deve essere calcolato normalizzando rispetto alle variabili operative (volumi produttivi, tipologia di prodotto, condizioni esterne)

Questo principio è cruciale: se un'azienda produce 100 pezzi consumando 100 kWh prima dell'investimento (1 kWh per pezzo), e dopo l'investimento produce 150 pezzi dello stesso tipo consumando 120 kWh (0,8 kWh per pezzo), ha ottenuto un risparmio energetico del 20%, nonostante i consumi assoluti siano aumentati.

Il cuore del Piano: la riduzione dei consumi energetici

Il Piano Transizione 5.0 si distingue da tutti i precedenti strumenti di incentivazione all'innovazione per un elemento fondamentale: l'obbligo di conseguire una riduzione misurabile dei consumi energetici. Questo requisito non è un semplice adempimento burocratico, ma rappresenta il cuore stesso della filosofia del Piano, che vede nell'efficienza energetica non un costo ma un driver di competitività.

I parametri di riduzione

Il Piano prevede due modalità alternative per il calcolo della riduzione dei consumi:

Riduzione sulla struttura produttiva: L'impresa deve dimostrare una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3% calcolata sull'intera struttura produttiva. Questa modalità è particolarmente adatta per interventi che hanno un impatto sistemico sull'efficienza energetica dell'intera unità produttiva.

Riduzione sul processo produttivo: L'alternativa è dimostrare una riduzione non inferiore al 5% sui consumi del processo produttivo interessato dall'investimento. Questa opzione è ideale per interventi mirati su specifiche linee produttive o processi particolarmente energivori.

Criteri di scelta tra le due modalità

È facoltà delle imprese individuare il parametro di riferimento per il calcolo della riduzione dei consumi energetici - struttura produttiva o processo interessato dall'investimento - salvo quando il progetto di innovazione riguarda investimenti in più di un processo produttivo: in tal caso la riduzione dei consumi è obbligatoriamente calcolata rispetto ai consumi della struttura produttiva.

La scelta tra le due modalità non è neutra e richiede un'attenta valutazione preliminare. La riduzione sulla struttura produttiva, pur richiedendo una percentuale inferiore, deve essere calcolata su un perimetro più ampio e può risultare più difficile da conseguire in presenza di processi già efficienti. La riduzione sul processo, invece, permette di concentrarsi su aree specifiche di inefficienza ma richiede una riduzione percentuale maggiore.

Definizioni operative fondamentali

Per applicare correttamente i requisiti del Piano, è essenziale comprendere le definizioni operative fornite dalla normativa:

Struttura produttiva

Nell'ambito del Piano Transizione 5.0, per struttura produttiva si intende un sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, avente:

  • La capacità di realizzare l'intero ciclo produttivo o anche parte di esso
  • La capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi
  • Autonomia tecnica, funzionale e organizzativa
  • Costituisce di per sé un centro autonomo di imputazione di costi

Caratteristiche operative:

  • Include tutte le attività produttive e ausiliarie presenti nel sito
  • Comprende sia i consumi diretti che quelli indiretti (illuminazione, climatizzazione, servizi)
  • I consumi della struttura produttiva coincidono con la somma dei consumi energetici dei processi produttivi e dei servizi generali
  • La contiguità delle particelle catastali permette di considerare come unica struttura produttiva anche stabilimenti articolati su più mappali, purché funzionalmente collegati

Processo produttivo

Per processo produttivo si intende l'insieme di attività correlate o interagenti e integrate nella catena del valore - che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione o la distribuzione di servizi -, che utilizzano delle risorse (input del processo) trasformandole in un determinato prodotto o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo).

Caratteristiche operative:

  • Il processo deve essere chiaramente identificabile e delimitabile
  • Deve essere tracciato dal sistema logistico di produzione
  • I consumi energetici devono essere misurabili in modo distinto
  • Gli input e output devono essere definiti e quantificabili
  • Può considerarsi un processo che acquisisce in ingresso un input e restituisce un output ambedue tracciati dal sistema logistico di produzione

Processo produttivo interessato dall'investimento

Per processo interessato dall'investimento si intende il processo produttivo interessato dalla riduzione dei consumi energetici conseguita tramite gli investimenti agevolabili. La corretta identificazione di questo processo è cruciale per il calcolo della riduzione dei consumi e deve essere supportata da evidenze documentali (schemi di processo, sistemi di gestione, procedure operative).

Modalità di calcolo della riduzione

La riduzione dei consumi energetici è calcolata mediante il confronto della stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi con i consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione.

Riferimento temporale

Per esercizio precedente la data di avvio del progetto si intende l'anno solare precedente l'inizio dell'intervento. Ad esempio, qualora la data di avvio del progetto sia il 15 aprile 2024, l'esercizio precedente coincide con il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023.

Normalizzazione dei consumi

Nella valutazione dei consumi riferibili all'esercizio precedente, è possibile tener in considerazione l'impatto di variabili dinamiche tramite opportuna normalizzazione:

  • Chiusura temporanea di un reparto per interventi di manutenzione/trasformazione
  • Variazioni anomale e imprevedibili dei volumi produttivi non dipendenti dall'impresa
  • Interruzioni della produzione dovute a eventi pandemici

Imprese di nuova costituzione

Per le imprese di nuova costituzione, i consumi energetici sono calcolati mediante:

  1. Determinazione dello scenario controfattuale: individuando, rispetto a ciascun investimento, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato negli Stati membri UE nei cinque anni precedenti
  2. Determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati
  3. Determinazione del consumo della struttura produttiva o del processo come somma dei consumi dei beni alternativi

Il ruolo della certificazione ex-ante

Un elemento distintivo del Piano è l'obbligo di ottenere una certificazione ex-ante che attesti la riduzione dei consumi energetici conseguibile attraverso gli investimenti progettati. Questa certificazione non è una semplice formalità ma un vero e proprio studio di fattibilità energetica che deve:

  • Analizzare la situazione energetica attuale (baseline)
  • Identificare le aree di inefficienza
  • Quantificare i risparmi ottenibili con gli investimenti previsti
  • Definire le modalità di misurazione e verifica dei risultati

La certificazione ex-ante deve essere rilasciata da soggetti qualificati e rappresenta un impegno vincolante per l'impresa: il mancato raggiungimento degli obiettivi dichiarati comporta la perdita del beneficio.

Precisazioni importanti

Ambito di calcolo della riduzione

Il calcolo della riduzione dei consumi energetici deve fare riferimento esclusivamente a quello conseguito attraverso i beni strumentali materiali ed immateriali (Allegati A e B della Legge 232/2016), garantendo le percentuali di risparmio minimo previsto dalla normativa.

Gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile non concorrono al calcolo della riduzione dei consumi energetici richiesta per l'accesso al beneficio.

Strumenti di misurazione

Gli strumenti utilizzati nei programmi di misura per la determinazione del risparmio energetico devono essere conformi alla direttiva europea 2014/32/UE (nuova direttiva MID) e alla normativa tecnica di settore.

Implicazioni pratiche

Il requisito di riduzione dei consumi energetici ha diverse implicazioni pratiche che le imprese devono considerare:

Necessità di un sistema di monitoraggio

Per dimostrare il raggiungimento degli obiettivi, le imprese devono dotarsi di sistemi di misurazione e monitoraggio dei consumi energetici. Questo richiede spesso investimenti preliminari in strumentazione e software di gestione.

Approccio integrato agli investimenti

Gli investimenti in beni 4.0 devono essere progettati non solo per migliorare la produttività ma anche per ridurre i consumi energetici. Questo può significare, ad esempio, privilegiare macchine con motori ad alta efficienza o sistemi di recupero energetico.

Coinvolgimento del personale

Il raggiungimento degli obiettivi di efficienza richiede spesso cambiamenti nelle modalità operative e nel comportamento del personale. Per questo il Piano prevede la possibilità di finanziare anche attività di formazione.

Visione di medio periodo

La riduzione dei consumi deve essere mantenuta nel tempo. Le imprese devono quindi sviluppare una strategia energetica di medio periodo che vada oltre il semplice adempimento dei requisiti del Piano.

Aliquote del credito d'imposta

La struttura progressiva degli incentivi

Il Piano Transizione 5.0 adotta un sistema di aliquote progressive che premia le imprese più virtuose in termini di riduzione dei consumi energetici. Questa struttura riflette una precisa scelta di politica industriale: incentivare non solo l'efficienza energetica minima, ma spingere le imprese verso obiettivi più ambiziosi di sostenibilità.

Le aliquote unificate (Novità Legge di Bilancio 2025)

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una significativa semplificazione, unificando le prime due fasce di investimento. Ora, per tutti gli investimenti fino a 10 milioni di euro, si applicano le seguenti aliquote:

Riduzione consumi energeticiCredito d'imposta
Struttura produttiva: 3-6%
Processo produttivo: 5-10%
35%
Struttura produttiva: 6-10%
Processo produttivo: 10-15%
40%
Struttura produttiva: oltre 10%
Processo produttivo: oltre 15%
45%

Le aliquote per investimenti oltre 10 milioni di euro

Per la quota di investimenti eccedente i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 50 milioni, si applicano aliquote ridotte:

Riduzione consumi energeticiCredito d'imposta
(quota oltre 10 mln)
Struttura: 3-6%
Processo: 5-10%
5%
Struttura: 6-10%
Processo: 10-15%
10%
Struttura: oltre 10%
Processo: oltre 15%
15%

Come funziona il calcolo "a scaglioni"

Questa struttura "a scaglioni" significa che:

  • I primi 10 milioni di investimento beneficiano sempre delle aliquote piene (35%, 40% o 45%)
  • Solo la quota eccedente i 10 milioni è soggetta alle aliquote ridotte
  • Il beneficio complessivo decresce progressivamente all'aumentare dell'investimento

Investimenti in impianti fotovoltaici e maggiorazioni

Moduli fotovoltaici ammessi

Il Piano Transizione 5.0 prevede incentivi anche per gli impianti fotovoltaici, ma solo per quelli con moduli iscritti al registro di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181. Nelle more della formazione del registro, sono ammessi moduli che rispettano i requisiti tecnici e territoriali sulla base di attestazione del produttore.

Maggiorazioni della base di calcolo per il fotovoltaico

I moduli fotovoltaici beneficiano di maggiorazioni differenziate in base alla loro efficienza e origine:

Categoria moduliMaggiorazione base di calcoloEfficienza richiesta
Categoria A130% del costoModuli UE con efficienza ≥ 21,5%
Categoria B140% del costoModuli e celle UE con efficienza cella ≥ 23,5%
Categoria C150% del costoModuli UE con celle bifacciali/tandem UE con efficienza ≥ 24,0%

Aspetto fondamentale: il fotovoltaico non contribuisce al risparmio energetico

È importante chiarire che gli impianti fotovoltaici NON concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici. Solo i beni degli Allegati A e B contribuiscono al calcolo del risparmio energetico che determina l'aliquota applicabile. Il fotovoltaico è un investimento aggiuntivo che beneficia delle aliquote determinate dai beni principali.

Maggiorazioni per spese di certificazione

Il Piano prevede maggiorazioni specifiche per le spese di certificazione:

  • PMI: maggiorazione di massimo 10.000 euro per spese di certificazione del risparmio energetico
  • Soggetti non obbligati a revisione legale: maggiorazione di massimo 5.000 euro per spese di certificazione contabile
  • Queste maggiorazioni si applicano sotto forma di credito d'imposta aggiuntivo che si somma a quello derivante dal progetto di innovazione

Esempi pratici di calcolo

Per comprendere meglio l'applicazione delle nuove aliquote:

Esempio 1 - Investimento di 8 milioni con riduzione del 7% sulla struttura

  • Aliquota applicabile: 40%
  • Credito d'imposta: 8.000.000 × 40% = 3.200.000 euro

Esempio 2 - Investimento di 15 milioni con riduzione del 12% sul processo

  • Primi 10 milioni: 10.000.000 × 40% = 4.000.000 euro
  • Quota eccedente (5 milioni): 5.000.000 × 10% = 500.000 euro
  • Credito d'imposta totale: 4.500.000 euro

Esempio 3 - PMI con investimento di 1,2 milioni + certificazioni

Ipotizzando una PMI non soggetta a revisione legale dei conti con riduzione del 6,5% sulla struttura:

  • Investimenti: 1.200.000 euro (aliquota 40%)
  • Certificazione energetica: 10.000 euro
  • Certificazione contabile: 5.000 euro
  • Calcolo: (1.200.000 × 40%) + 10.000 + 5.000 = 495.000 euro

Esempio 4 - Investimento misto con centro di lavoro e fotovoltaico categoria B

Un'impresa sostituisce un centro di lavoro e installa un impianto fotovoltaico:

  • Centro di lavoro (Allegato A): 500.000 euro
  • Impianto fotovoltaico con moduli categoria B: 800.000 euro
  • Maggiorazione fotovoltaico: 800.000 × 40% = 320.000 euro
  • Base di calcolo fotovoltaico: 800.000 + 320.000 = 1.120.000 euro
  • Risparmio energetico dal centro di lavoro: 15% (solo i beni Allegato A/B contano)
  • Aliquota applicabile: 45%
  • Investimento totale: 500.000 + 1.120.000 = 1.620.000 euro
  • Credito d'imposta: 1.620.000 × 45% = 729.000 euro

I vantaggi della semplificazione 2025

La modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 ha diversi effetti positivi:

Maggiore attrattività per le PMI

Le piccole e medie imprese, che tipicamente realizzano investimenti sotto i 10 milioni, possono ora accedere alle aliquote massime indipendentemente dall'entità dell'investimento.

Semplificazione amministrativa

L'eliminazione di uno scaglione riduce la complessità del calcolo e la possibilità di errori.

Incentivo agli investimenti aggregati

Le imprese possono progettare interventi più ampi senza penalizzazioni fino alla soglia dei 10 milioni.

Utilizzo del credito d'imposta

Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile:

  • In compensazione tramite modello F24 presentato telematicamente
  • Decorsi 5 giorni dalla trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate da parte del GSE
  • In una o più quote entro il 31 dicembre 2025

Tempistiche

  • Entro il 31/12/2025: utilizzo in unica soluzione o quote parziali
  • Dopo il 31/12/2025: l'eventuale credito residuo è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo

Limite massimo di investimento

Il credito d'imposta è calcolato su investimenti fino a un limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun soggetto beneficiario per anno.

Considerazioni strategiche per le imprese

La struttura delle aliquote suggerisce alcune considerazioni strategiche:

Ottimizzazione del progetto

Vale la pena investire in una progettazione accurata per raggiungere le soglie superiori di riduzione dei consumi. Il differenziale di aliquota (da 35% a 45%) può più che compensare i maggiori costi di progettazione.

Valutazione del perimetro

La scelta tra riduzione sulla struttura o sul processo deve considerare non solo la fattibilità tecnica ma anche l'impatto economico del differenziale di aliquota.

Pianificazione temporale

Per investimenti molto grandi, può essere conveniente valutare una suddivisione in più progetti per massimizzare la quota che beneficia delle aliquote piene.

Sfruttare le maggiorazioni

Le PMI dovrebbero considerare le maggiorazioni per le spese di certificazione come parte integrante del beneficio, potendo recuperare interamente questi costi.

Strategia fotovoltaica

L'integrazione di impianti fotovoltaici con moduli ad alta efficienza può aumentare significativamente il beneficio complessivo, senza influire sul calcolo del risparmio energetico che determina l'aliquota.


Investimenti ammissibili

Una visione integrata dell'innovazione

Il Piano Transizione 5.0 adotta un approccio olistico agli investimenti ammissibili, riconoscendo che la trasformazione digitale ed energetica richiede non solo tecnologie avanzate, ma anche competenze adeguate e fonti energetiche sostenibili. Per questo motivo, il Piano ammette tre categorie principali di investimenti, ciascuna con le proprie specificità e requisiti.

1. Beni strumentali 4.0

I beni strumentali ammissibili al Piano Transizione 5.0 sono quelli definiti negli allegati A e B della Legge 232/2016, che devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione e rispettare specifici requisiti tecnici.

Beni materiali (Allegato A)

Gruppo 1 - Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati

  • 1.1 Macchine utensili per asportazione: torni, fresatrici, rettificatrici e altre macchine che operano per asportazione di materiale

  • 1.2 Macchine operanti con laser e altri processi a flusso di energia: sistemi di taglio laser, plasma, waterjet, fascio di elettroni, macchine per elettroerosione e processi elettrochimici

  • 1.3 Macchine utensili e impianti per la trasformazione dei materiali: sistemi per la realizzazione di prodotti mediante trasformazione di materiali e materie prime

  • 1.4 Macchine utensili per la deformazione plastica: presse, cesoie, piegatrici e altri sistemi per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali

  • 1.5 Macchine per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura: sistemi automatizzati per assemblaggio componenti, saldatura robotizzata, sistemi di giunzione

  • 1.6 Macchine per il confezionamento e l'imballaggio: linee automatiche di confezionamento, sistemi di imballaggio flessibili, pallettizzatori automatici

  • 1.7 Macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento: sistemi per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione e il recupero chimico da scarti industriali e prodotti a fine vita

  • 1.8 Robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot: robot industriali, cobot per interazione uomo-macchina, sistemi multi-robot coordinati

  • 1.9 Macchine per modifica delle caratteristiche superficiali: sistemi per trattamenti superficiali, funzionalizzazione delle superfici, coating e deposizione

  • 1.10 Macchine per la manifattura additiva: stampanti 3D industriali per metalli, polimeri e materiali compositi utilizzate in ambito produttivo

  • 1.11 Macchine per carico/scarico e movimentazione: AGV (Automated Guided Vehicles), sistemi di convogliamento flessibili, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati con riconoscimento pezzi (RFID, visione artificiale)

  • 1.12 Magazzini automatizzati: sistemi di stoccaggio automatico interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica

  • 1.13 Dispositivi per integrazione e controllo: strumentazione e componentistica intelligente per sensorizzazione, interconnessione e controllo automatico dei processi, utilizzabili anche per revamping di impianti esistenti

Gruppo 2 - Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità

  • 2.1 Sistemi di misura coordinate: macchine di misura a coordinate (CMM) e altri sistemi multi-sensore per il controllo dimensionale

  • 2.2 Sistemi di visione per controllo qualità: scanner 3D, tomografi industriali, sistemi di visione artificiale per rilevamento difetti

  • 2.3 Sistemi per prove e collaudi: macchine per test materiali, prove non distruttive, caratterizzazione proprietà fisiche e meccaniche con generazione automatica report

  • 2.4 Dispositivi per test polveri metalliche: sistemi di monitoraggio per qualificare processi di manifattura additiva

  • 2.5 Sistemi di marcatura e tracciabilità: dispositivi RFID, sistemi di tracciatura lotti e singoli prodotti interconnessi

  • 2.6 Sistemi di monitoraggio condizioni di lavoro: sensoristica per controllo forze, coppia, potenza, usura utensili, stato componenti macchina

  • 2.7 Dispositivi per etichettatura automatica: sistemi per identificazione e marcatura prodotti con collegamento a codici e matricole

  • 2.8 Componenti per gestione consumi energetici: sistemi intelligenti per monitoraggio e riduzione consumi energetici e idrici, riduzione emissioni

  • 2.9 Filtri e sistemi di trattamento: sistemi per recupero acqua, aria, oli, sostanze chimiche con segnalazione anomalie integrata

Beni immateriali (Allegato B)

  • 1.1 Software di progettazione e modellazione 3D: CAD/CAM/CAE per progettazione, simulazione, prototipazione virtuale, sistemi PDM/PLM per gestione ciclo vita prodotto, Big Data Analytics

  • 1.2 Software per progettazione sistemi produttivi: applicazioni per ottimizzazione layout, flussi materiali e informazioni

  • 1.3 Applicazioni di supporto decisionale: sistemi per interpretazione dati di campo e visualizzazione azioni migliorative per qualità ed efficienza

  • 1.4 Software di coordinamento produzione: MES, SCADA, CMMS, sistemi di comunicazione intra-fabbrica, soluzioni IoT e cloud per gestione integrata

  • 1.5 Software di monitoraggio macchine: piattaforme per controllo condizioni operative interfacciate con sistemi informativi aziendali

  • 1.6 Software di realtà virtuale: applicazioni VR per studio componenti e operazioni in contesti immersivi

  • 1.7 Software di reverse engineering: sistemi per ricostruzione virtuale di contesti reali

  • 1.8 Piattaforme Industrial IoT: sistemi per comunicazione e condivisione dati tra macchine, ambiente e attori attraverso reti di sensori intelligenti

  • 1.9 Software di intelligenza artificiale: sistemi per elaborazione linguaggio naturale, machine learning, deep learning applicati a processi industriali

  • 1.10 Software per simulazione: digital twin, simulazione fluidodinamica (CFD), elettromagnetica (CEM), meccanica (FEM)

  • 1.11 Software di cybersecurity industriale: sistemi per protezione reti, dispositivi IoT, comunicazioni machine-to-machine

  • 1.12 Piattaforme di e-commerce: sistemi per gestione vendite online integrate con pianificazione produzione e logistica

  • 1.13 Software per servitizzazione: piattaforme per pay-per-use, manutenzione predittiva, gestione ciclo vita prodotti

  • 1.14 Software per realtà aumentata: applicazioni AR per manutenzione, training, controllo qualità

  • 1.15 Software per additive manufacturing: sistemi per gestione processi di stampa 3D, slicing, ottimizzazione supporti

Novità Piano 5.0 - Software per monitoraggio energetico: Il Piano include espressamente i software per il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta ("Energy Dashboarding"), che devono garantire:

  • Raccolta dati da sensori IoT di campo
  • Elaborazione e analisi consumi in tempo reale
  • Correlazione tra consumi energetici e parametri produttivi
  • Implementazione di meccanismi di efficienza energetica

Requisiti di interconnessione e caratteristiche tecnologiche

Il Piano Transizione 5.0 mantiene gli stessi requisiti tecnologici del Piano Transizione 4.0, basati sugli allegati A e B della Legge 232/2016. Tutti i beni devono rispettare specifici requisiti di interconnessione e, per alcune categorie, caratteristiche aggiuntive che li rendono conformi al paradigma Industria 4.0.

Requisito di interconnessione

Per interconnessione si intende la capacità del bene di:

a) scambiare informazioni con sistemi interni (sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio - anche in remoto - e controllo di altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);

b) essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (per esempio: indirizzo IP).

Requisiti "5+2" per beni del primo gruppo (Allegato A)

Al fine dell'applicazione dell'agevolazione fiscale, i beni del primo gruppo (punti da 1 a 12 dell'Allegato A) devono obbligatoriamente avere tutte le seguenti 5 caratteristiche:

  1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);

  2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;

  3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;

  4. interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;

  5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre, devono essere dotati di almeno due tra le seguenti ulteriori caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

• sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;

• monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;

• caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

Beni del secondo e terzo gruppo

Per i "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità" (Gruppo 2) e i "Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0" (Gruppo 3) è sufficiente che sia soddisfatto il requisito dell'interconnessione.

Revamping e ammodernamento

L'allegato A include tra i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" anche i dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti.

Per dispositivi, strumentazione e componentistica, si intendono anche package e componenti di impianto purché assicurino che la macchina o l'impianto oggetto di ammodernamento rispettino, grazie all'ammodernamento, le caratteristiche obbligatorie e le ulteriori caratteristiche sopra riportate.

2. Impianti per autoproduzione di energia rinnovabile

Il Piano riconosce che l'efficienza energetica non può prescindere dalla sostenibilità delle fonti energetiche. Per questo ammette investimenti in impianti per l'autoproduzione da fonti rinnovabili, escludendo espressamente le biomasse, con alcune specificità importanti.

Fonti rinnovabili ammesse

Gli investimenti devono riguardare beni strumentali nuovi relativi a tecnologie per la produzione di energia elettrica o termica da:

  • Energia solare (fotovoltaico e solare termico)
  • Energia eolica
  • Energia geotermica
  • Energia idraulica
  • Energia dell'ambiente (pompe di calore aerotermiche e geotermiche)
  • Energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina

Tipologie ammesse

Impianti fotovoltaici: Sono ammessi esclusivamente impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro dell'art. 12 del DL 181/2023, che rispettano specifici requisiti di carattere territoriale e tecnico. Il Piano prevede maggiorazioni significative del credito d'imposta per moduli prodotti in UE:

  • Moduli tipo a) con efficienza ≥21,5%: maggiorazione 30% (base di calcolo 130% del costo)
  • Moduli tipo b) con celle e moduli assemblati in UE: maggiorazione 40% (base di calcolo 140% del costo)
  • Moduli tipo c) con innovazione tecnologica specifica UE: maggiorazione 50% (base di calcolo 150% del costo)

Nelle more della formazione del registro ufficiale, sono agevolabili gli impianti con moduli che rispettano i requisiti sulla base di attestazione del produttore.

Sistemi di accumulo: Batterie e altri sistemi di storage sono ammissibili solo se realizzati contestualmente a un impianto a fonti rinnovabili ex novo. Il sistema di accumulo deve essere dimensionato esclusivamente con riferimento alla nuova potenza installata, con limite di spesa ammissibile di 900 €/kWh. Non sono agevolabili sistemi di accumulo per impianti preesistenti.

Pompe di calore: Tecnologie efficienti per la climatizzazione e i processi termici industriali, ammesse nelle tipologie aerotermiche (aria/aria e aria/acqua) e geotermiche. Le pompe di calore ad alta temperatura stanno rivoluzionando settori tradizionalmente dipendenti dai combustibili fossili.

Altri impianti rinnovabili: Eolico, idroelettrico, geotermico sono ammessi quando tecnicamente ed economicamente fattibili per l'autoproduzione industriale.

Spese ammissibili

Sono ritenute ammissibili le spese riguardanti:

Per impianti di autoproduzione elettrica:

  • I gruppi di generazione dell'energia elettrica
  • I trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica e i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione
  • I servizi ausiliari di impianto
  • Gli impianti per lo stoccaggio/accumulo dell'energia prodotta

Per impianti di energia termica:

  • Gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi
  • Con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata
  • Oppure certificata come rinnovabile attraverso contratto di fornitura ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11

Autoconsumo individuale a distanza

Gli impianti di autoproduzione possono essere posizionati anche in un sito differente da quello della struttura produttiva, purché nell'ambito di configurazioni di autoconsumo a distanza secondo l'art. 30 del D.Lgs. 199/2021, con:

  • Impianto direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri
  • Impianto che utilizza la rete di distribuzione

È inoltre richiesta la coincidenza tra produttore e cliente finale (stesso codice fiscale), salvo il caso in cui il credito d'imposta sia riconosciuto alle ESCo certificate.

Il limite del 105% del fabbisogno

Un elemento fondamentale è che la producibilità massima attesa degli impianti non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva. Questo limite:

  • Evita speculazioni sulla vendita di energia
  • Mantiene il focus sull'autoconsumo industriale
  • Permette un minimo margine per variazioni produttive

Il calcolo del fabbisogno deve considerare i consumi post-intervento, creando un incentivo aggiuntivo all'efficienza: minori consumi significano minori investimenti necessari in autoproduzione.

Determinazione del fabbisogno energetico

Il fabbisogno energetico della struttura produttiva è determinato come somma dei consumi medi annui di:

  • Energia elettrica prelevata dalla rete (attestata da fatture dell'esercizio precedente)
  • Energia termica equivalente da combustibili utilizzati per produzione di energia termica

Per le aziende che hanno avviato l'attività da meno di 12 mesi, è consentito stimare i consumi annui proporzionalmente (minimo un trimestre di attività). Per aziende neocostituite si fa riferimento ai consumi previsti nell'analisi controfattuale.

Impianti preesistenti: Se già presenti impianti a fonti rinnovabili, nel calcolo si considera il saldo netto dell'energia autoprodotta e la potenza massima installabile è ridotta del valore degli impianti preesistenti.

Normalizzazione del fabbisogno: È possibile applicare una "normalizzazione" che tenga conto di variabili e condizioni future, come espansioni dell'attività, condizioni esterne che influiscono sui consumi energetici, anche in relazione ai nuovi fabbisogni generati dai beni oggetto di investimento del progetto di innovazione.

Limiti di costo massimo ammissibile

Le spese ammissibili sono computabili nel limite del costo di investimento massimo secondo le seguenti tabelle:

Impianti di produzione energia elettrica:

Fonte rinnovabileP ≤20 kW20 kW <P ≤ 200 kW200 kW <P ≤ 600 kW600 kW <P ≤ 1000 kW1000 kW < P
Solare (fotovoltaico)*1.350 €/kWp1.060 €/kWp970 €/kWp860 €/kWp800 €/kWp
Eolica2.640 €/kW2.160 €/kW1.280 €/kW1.080 €/kW-
Idraulica2.970 €/kW2.640 €/kW2.380 €/kW1.850 €/kW-
Geotermica2.750 €/kW--1.800 €/kW-

*Per fotovoltaico: potenza espressa in kWp (kilo Watt picco). Per idraulica: potenza nominale delle turbine idrauliche

Impianti di produzione energia termica:

Fonte rinnovabileP ≤ 1000 kWt1000 kWt < P
Aerotermico (Aria/aria)720 €/kWt500 €/kWt
Aerotermico (Aria/acqua)1.560 €/kWt1.000 €/kWt
Geotermica2.280 €/kWt2.000 €/kWt

Sistemi di accumulo: In aggiunta ai limiti sopra indicati, è possibile richiedere un contributo per sistemi di accumulo fino a 900 €/kWh, solo se realizzati contestualmente a impianti ex novo.

Dimensionamento oltre i limiti

È consentita la realizzazione di impianti con producibilità superiore a quella determinabile secondo i criteri del 105% del fabbisogno. In tal caso, il credito d'imposta è determinato solo sulla quota di impianti necessari a soddisfare il fabbisogno energetico, nei limiti della producibilità massima consentita e dei costi massimi ammissibili riferiti a tale producibilità (non alla maggior potenza realmente installata).

3. Formazione del personale

Il Piano riconosce che la tecnologia senza competenze adeguate non può esprimere il suo potenziale. Per questo ammette spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Aree tematiche obbligatorie

I percorsi formativi devono includere entrambe le seguenti aree:

Competenze per la transizione energetica (Moduli A1-A4):

  • Energy management e efficienza energetica
  • Impianti rinnovabili e gestione sostenibile

Competenze per la transizione digitale (Moduli B1-B4):

  • Programmazione e gestione di macchine CNC e robotica
  • Analisi dati, intelligenza artificiale e cybersecurity industriale

Limiti e vincoli economici

  • Limite percentuale: massimo 10% degli investimenti totali in beni strumentali e impianti rinnovabili
  • Tetto assoluto: 300.000 euro per progetto
  • Destinatari: personale dipendente, titolari di impresa e soci lavoratori

Requisiti obbligatori

  • Durata minima: 12 ore complessive (anche in modalità a distanza)
  • Struttura: almeno 4 ore per ciascuna area tematica (A e B)
  • Esame finale: prova finale con attestazione del risultato
  • Erogazione: necessariamente da soggetti esterni all'impresa

Enti formatori abilitati

  • Soggetti accreditati per formazione finanziata presso Regioni/Province autonome
  • Università pubbliche e private, enti pubblici di ricerca
  • Soggetti accreditati presso fondi interprofessionali
  • Organismi con certificazione UNI EN ISO 9001 settore EA 37
  • Centri di competenza ad alta specializzazione, European Digital Innovation Hubs, ITS Academy

Spese ammissibili

  • Docenti e consulenti esterni specializzati
  • Costi del personale partecipante (ore di formazione)
  • Materiali didattici e strumenti formativi
  • Spese di viaggio e servizi di consulenza connessi

La formazione deve essere coerente e funzionale al progetto di investimento, con competenze sviluppate in relazione ai beni acquistati e tempistiche coordinate con l'implementazione tecnologica.

Procedura di accesso

Un percorso strutturato verso l'efficienza

La procedura di accesso al Piano Transizione 5.0 è stata progettata per essere al contempo rigorosa nei controlli e snella nell'esecuzione. Il percorso si articola in fasi ben definite, ciascuna con proprie tempistiche e adempimenti, che accompagnano l'impresa dalla progettazione dell'intervento fino alla fruizione del credito d'imposta.

Fase 1: La comunicazione preventiva

Il primo passo fondamentale è la presentazione della comunicazione preventiva, che deve avvenire necessariamente prima dell'avvio degli investimenti. Questa fase richiede particolare attenzione perché eventuali errori o omissioni possono compromettere l'intero percorso.

Contenuto della comunicazione: La comunicazione deve contenere tutte le informazioni necessarie per identificare:

  • Il soggetto beneficiario con tutti i dati anagrafici e fiscali
  • Il progetto di innovazione nella sua articolazione complessiva
  • Gli investimenti previsti con il dettaglio dei beni da acquistare
  • L'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante
  • L'impegno formale al rispetto degli obblighi PNRR

La certificazione ex-ante: Elemento cardine della comunicazione preventiva è la certificazione ex-ante, che deve essere allegata in formato digitale con firma del certificatore. Questa certificazione rappresenta molto più di un semplice adempimento formale: è lo studio di fattibilità energetica che dimostra la capacità del progetto di raggiungere gli obiettivi di riduzione dei consumi.

La certificazione deve contenere:

  • L'analisi dei consumi energetici attuali (baseline)
  • La descrizione degli interventi previsti e del loro impatto energetico
  • Il calcolo della riduzione attesa dei consumi
  • Le modalità di misurazione e verifica dei risultati

Modalità di presentazione: Tutta la procedura si svolge attraverso la piattaforma informatica del GSE, accessibile esclusivamente tramite SPID dall'Area Clienti. È importante che l'impresa si registri preventivamente indicando come tipologia "Operatore credito d'imposta - Transizione 5.0".

Fase 2: La conferma della prenotazione

Entro 5 giorni dalla presentazione della comunicazione preventiva, il GSE comunica l'esito della verifica. È importante sottolineare che questa verifica è puramente formale e riguarda:

  • Il corretto caricamento dei dati sulla piattaforma
  • La completezza della documentazione presentata
  • Il rispetto del limite massimo di 50 milioni per impresa per anno

Non viene effettuata alcuna valutazione di merito sul progetto, in linea con il carattere automatico della misura. Il GSE conferma l'importo del credito d'imposta prenotato, che può anche essere inferiore a quello richiesto in caso di esaurimento parziale delle risorse.

La conferma della prenotazione rappresenta un momento cruciale: da questo momento l'impresa ha la certezza dell'ammissione al beneficio e può procedere con gli investimenti. Il sistema assegna un codice univoco del progetto (TR5-XXXXX) che dovrà essere riportato obbligatoriamente su tutta la documentazione successiva.

Obbligo codice identificativo: Da questo momento, l'impresa è tenuta a riportare il codice identificativo alfanumerico univoco TR5-XXXXX su tutti gli ordini e fatture relativi al progetto, insieme al riferimento alle disposizioni dell'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024. Questa identificazione univoca è fondamentale per garantire la tracciabilità degli investimenti e faciliterà eventuali controlli del GSE.

Fase 3: La conferma del 20%

Entro 30 giorni dalla ricezione della conferma di prenotazione, l'impresa deve dimostrare l'effettivo avvio degli investimenti attraverso la "conferma del 20%". Questa fase richiede la presentazione di:

Per acquisti diretti:

  • Fatture relative agli ordini accettati dal venditore
  • Evidenza del pagamento di acconti per almeno il 20% del valore
  • Conferme d'ordine con date certe

Per contratti di leasing: Le FAQ del 10 aprile 2025 hanno chiarito che per il leasing è sufficiente la stipula del contratto con pagamento del maxicanone iniziale, anche se inferiore al 20%. Questa semplificazione riconosce le specificità di questa forma di finanziamento.

È importante notare che la conferma del 20% deve riguardare sia i beni strumentali 4.0 che gli eventuali impianti per autoproduzione energetica. La mancata presentazione nei termini comporta la decadenza dalla prenotazione.

Documentazione e tracciabilità: L'impresa beneficiaria deve conservare tutti gli ordini e le fatture attestanti il pagamento in acconto, che dovranno essere univocamente riconducibili agli investimenti relativi al progetto riportando:

  • Le singole voci di costo per ciascun investimento
  • Il codice identificativo alfanumerico univoco TR5-XXXXX
  • Il riferimento alle disposizioni dell'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024

Il GSE, nell'ambito delle attività di vigilanza e controlli, si riserva di acquisire tale documentazione.

Fase 4: La realizzazione del progetto

Questa è la fase operativa in cui l'impresa realizza concretamente gli investimenti. Il termine ultimo per il completamento è il 31 dicembre 2025, data entro la quale:

  • Tutti i beni devono essere consegnati e installati
  • L'interconnessione deve essere realizzata e verificata
  • I sistemi di monitoraggio energetico devono essere operativi
  • La formazione del personale deve essere completata

Durante questa fase è fondamentale:

  • Conservare tutta la documentazione (DDT, verbali di collaudo, certificazioni)
  • Monitorare l'avanzamento per rispettare le scadenze
  • Verificare che le realizzazioni siano conformi al progetto approvato
  • Mantenere il codice TR5-XXXXX su tutta la documentazione relativa al progetto

Fase 5: La comunicazione di completamento

Entro il 28 febbraio 2026, l'impresa deve presentare la comunicazione di completamento del progetto. Questa comunicazione finale deve essere corredata da:

Certificazione ex-post: Il documento più importante, che attesta:

  • L'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente al progetto
  • Il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici
  • La corretta misurazione dei risultati ottenuti

Perizia asseverata: Per i beni 4.0, è necessaria una perizia che attesti:

  • Le caratteristiche tecniche dei beni conformi agli allegati A e B
  • L'avvenuta interconnessione al sistema aziendale
  • La piena operatività dei sistemi

Documentazione contabile:

  • Fatture definitive con indicazione del codice progetto TR5-XXXXX
  • Evidenze dei pagamenti effettuati
  • Libro cespiti aggiornato

Schede DNSH: Documentazione che attesta il rispetto del principio "Do No Significant Harm" per ciascuna tipologia di investimento.

Fase 6: La fruizione del credito

Trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di completamento, il GSE trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese che hanno completato il progetto. Da questo momento, il credito d'imposta diventa utilizzabile.

Modalità di utilizzo:

  • Esclusivamente in compensazione tramite F24
  • Codice tributo specifico che sarà istituito dall'Agenzia
  • Presentazione telematica obbligatoria

Tempistiche di fruizione:

  • Utilizzo in unica soluzione entro il 31 dicembre 2025
  • Eccedenza non compensata: 5 quote annuali di pari importo
  • Nessun limite annuale di compensazione

La piattaforma GSE: aspetti operativi

La piattaforma Transizione 5.0 del GSE rappresenta l'unico canale per la gestione delle pratiche. Alcuni aspetti operativi rilevanti:

Accesso e autenticazione:

  • Solo tramite SPID (no CIE o CNS)
  • Possibilità di deleghe per consulenti e intermediari
  • Tracciabilità completa di tutte le operazioni

Gestione documentale:

  • Upload di file in formati standard (PDF, P7M)
  • Limiti dimensionali per singolo file (generalmente 10 MB)
  • Possibilità di integrazioni documentali su richiesta

Monitoraggio dello stato:

  • Dashboard con stato avanzamento pratica
  • Notifiche via email per scadenze e comunicazioni
  • Storico completo delle operazioni

I soggetti certificatori

Un ruolo fondamentale nella procedura è svolto dai certificatori, che devono possedere specifici requisiti:

EGE (Esperti in Gestione dell'Energia):

  • Certificazione secondo UNI CEI 11339
  • Iscrizione in registri di organismi accreditati
  • Esperienza specifica in ambito industriale

ESCo certificate:

  • Certificazione secondo UNI CEI 11352
  • Capacità di assumere rischio tecnico
  • Portfolio di progetti realizzati

Ingegneri:

  • Iscrizione all'albo (sezioni A o B)
  • Competenze dimostrabili in efficienza energetica
  • Copertura assicurativa professionale

Periti industriali:

  • Iscrizione nelle sezioni pertinenti
  • Esperienza specifica nel settore
  • Formazione continua documentata

I certificatori devono garantire:

  • Indipendenza rispetto all'impresa beneficiaria
  • Assenza di conflitti di interesse
  • Adeguata copertura assicurativa
  • Conservazione documentale per 10 anni

Tempistiche riassuntive

Per una visione d'insieme, ecco le tempistiche chiave:

FaseTermine
Comunicazione preventivaPrima dell'avvio investimenti
Conferma GSEEntro 5 giorni
Conferma 20%Entro 30 giorni dalla conferma
Completamento progettoEntro 31/12/2025
Comunicazione finaleEntro 28/02/2026
Disponibilità credito10 giorni dalla comunicazione finale

Criticità e suggerimenti operativi

Dall'esperienza delle prime applicazioni emergono alcune criticità ricorrenti:

Tempistica della certificazione ex-ante: È fondamentale coinvolgere il certificatore fin dalle prime fasi progettuali per evitare ritardi nella presentazione della domanda.

Coordinamento fornitori: La conferma del 20% richiede il coordinamento con i fornitori per ottenere tempestivamente ordini e fatture di acconto.

Gestione modifiche progettuali: Eventuali variazioni rispetto al progetto iniziale devono essere attentamente valutate per non compromettere il raggiungimento degli obiettivi energetici.

Documentazione continua: È essenziale implementare un sistema di archiviazione strutturato fin dall'inizio per facilitare la rendicontazione finale.

Procedura semplificata (Novità 2025)

La rivoluzione della sostituzione dei beni obsoleti

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una delle novità più significative del Piano Transizione 5.0: la procedura semplificata per la sostituzione di beni obsoleti. Questa innovazione, contenuta nell'articolo 38 comma 9-bis, risponde a una precisa esigenza del tessuto produttivo italiano, caratterizzato da un parco macchine spesso datato e energivoro.

Il razionale della semplificazione

La procedura semplificata parte da un presupposto logico e verificabile: le tecnologie moderne sono intrinsecamente più efficienti di quelle obsolete. Un macchinario completamente ammortizzato, tipicamente in uso da oltre 10-15 anni, appartiene a una generazione tecnologica superata sia in termini di produttività che di consumi energetici. La normativa riconosce questa evidenza, eliminando l'onere di dimostrazioni analitiche complesse quando il miglioramento è sostanzialmente garantito dal progresso tecnologico.

Requisiti per l'accesso

Per accedere alla procedura semplificata devono essere soddisfatti quattro requisiti fondamentali:

1. Ammortamento completo da oltre 24 mesi: Il bene da sostituire deve essere stato completamente ammortizzato da almeno 24 mesi alla data di avvio del progetto. Questo requisito:

  • Si verifica dal libro cespiti aziendale
  • Include anche beni acquisiti usati se completamente ammortizzati
  • Non richiede una specifica anzianità del bene (potrebbe essere ammortizzato anticipatamente)

2. Caratteristiche tecnologiche analoghe: Il bene nuovo deve svolgere la stessa funzione produttiva del bene sostituito. Non è richiesta l'identità tecnologica, anzi spesso il progresso comporta cambiamenti radicali (es. da macchina tradizionale a CNC), ma deve permanere la funzione produttiva fondamentale.

3. Miglioramento dell'efficienza verificabile: L'efficienza superiore del nuovo bene deve essere dimostrabile attraverso:

  • Norme tecniche di settore
  • Certificazioni energetiche dei costruttori
  • Classi di efficienza standardizzate
  • Documentazione tecnica comparativa

4. Non obbligo di rottamazione: Aspetto importante, il bene sostituito non deve necessariamente essere rottamato. Può essere:

  • Venduto sul mercato dell'usato
  • Ricollocato in altri stabilimenti
  • Mantenuto come backup
  • Donato a scuole tecniche o enti formativi

I vantaggi concreti

La procedura semplificata offre vantaggi sostanziali:

Esenzione dal calcolo analitico: Non è necessario effettuare misurazioni puntuali dei consumi energetici né elaborare complessi bilanci energetici. Si presume che il nuovo bene consumi almeno il 5% in meno rispetto a quello sostituito.

Accesso automatico al 35%: Indipendentemente dal risparmio energetico effettivo (che potrebbe essere molto superiore), si accede automaticamente alla prima fascia di incentivazione con credito d'imposta del 35%.

Documentazione ridotta: La certificazione ex-ante ed ex-post si limita a verificare:

  • Il rispetto dei requisiti formali
  • La conformità del nuovo bene agli standard 4.0
  • Il riferimento alle norme tecniche applicabili

Tempi accelerati: La semplificazione documentale si traduce in tempi più rapidi per la predisposizione della pratica e minori costi di certificazione.

Esempi pratici di applicazione

Caso 1 - Tornio tradizionale: Un'azienda meccanica sostituisce un tornio parallelo del 1995, completamente ammortizzato, con un tornio CNC di ultima generazione. La scheda tecnica del nuovo tornio indica classe energetica A+ secondo la norma di settore. La procedura semplificata si applica automaticamente.

Caso 2 - Pressa per stampaggio: Un'azienda di stampaggio plastico sostituisce una pressa idraulica ammortizzata con una pressa elettrica. I costruttori certificano che le presse elettriche consumano mediamente il 40-60% in meno di quelle idrauliche. Accesso diretto al 35% senza calcoli specifici.

Caso 3 - Impianto di verniciatura: Sostituzione di una cabina di verniciatura tradizionale con una a recupero termico e filtrazione avanzata. Le norme di settore documentano riduzioni dei consumi superiori al 30%. Procedura semplificata applicabile.

Contratti EPC con ESCo

Un'altra importante semplificazione riguarda i contratti EPC (Energy Performance Contract) stipulati con ESCo certificate. In questo caso:

Presunzione di efficientamento: Si presume che gli interventi realizzati da ESCo certificate comportino automaticamente il raggiungimento degli obiettivi minimi di efficienza energetica.

Garanzia contrattuale: I contratti EPC prevedono per loro natura garanzie di risultato in termini di risparmio energetico, elemento che supporta la presunzione normativa.

Documentazione specifica: È sufficiente allegare:

  • Il contratto EPC con indicazione degli obiettivi
  • La certificazione della ESCo
  • Il piano di misura e verifica previsto dal contratto

Implicazioni strategiche

La procedura semplificata apre opportunità significative per le imprese:

Accelerazione del rinnovo tecnologico: Molte imprese che esitavano di fronte alla complessità delle certificazioni energetiche possono ora procedere con maggiore facilità.

Pianificazione pluriennale: È possibile programmare la sostituzione progressiva del parco macchine obsoleto sfruttando la semplificazione.

Valorizzazione dell'usato: Il non obbligo di rottamazione permette di recuperare valore dalla vendita dei beni sostituiti.

Attenzione ai dettagli

Nonostante la semplificazione, alcuni aspetti richiedono attenzione:

Documentazione probatoria: È necessario conservare:

  • Libro cespiti con evidenza dell'ammortamento
  • Schede tecniche comparative
  • Riferimenti normativi utilizzati

Coerenza progettuale: Il progetto deve comunque essere coerente e organico, non una semplice sommatoria di sostituzioni.

Verifiche successive: Il GSE può comunque verificare l'effettivo miglioramento energetico in fase di controllo.


Scadenze importanti

Il cronoprogramma del Piano

La gestione temporale rappresenta un elemento critico per il successo del progetto di investimento. Il Piano Transizione 5.0 definisce un cronoprogramma stringente che le imprese devono rispettare rigorosamente, pena la perdita del beneficio.

Le date fondamentali

1° gennaio 2024 - Apertura periodo investimenti: Da questa data è possibile avviare investimenti che potranno beneficiare del credito d'imposta. È importante notare che gli investimenti avviati prima di questa data non sono ammissibili, anche se completati successivamente.

31 dicembre 2025 - Chiusura periodo investimenti: Tutti gli investimenti devono essere completati entro questa data. Per "completamento" si intende:

  • Consegna e installazione dei beni
  • Interconnessione realizzata e funzionante
  • Collaudo positivo effettuato
  • Entrata in funzione produttiva

28 febbraio 2026 - Termine per comunicazione finale: È il termine ultimo per presentare la comunicazione di completamento con tutta la documentazione richiesta. Questo termine non è prorogabile e il mancato rispetto comporta la decadenza totale dal beneficio.

31 dicembre 2025 - Limite compensazione unica: Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione in unica soluzione solo entro questa data. L'eventuale eccedenza non compensata sarà utilizzabile in 5 quote annuali.

Implicazioni pratiche delle scadenze

Pianificazione anticipata: Considerando i tempi di:

  • Progettazione e certificazione ex-ante (2-3 mesi)
  • Procedure di acquisto e ordine (1-2 mesi)
  • Produzione e consegna beni (3-12 mesi per beni complessi)
  • Installazione e interconnessione (1-3 mesi)

È evidente che progetti complessi devono essere avviati con largo anticipo rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2025.

Gestione dei ritardi: I ritardi nella consegna dei beni rappresentano un rischio significativo. È fondamentale:

  • Inserire clausole penali nei contratti di fornitura
  • Prevedere margini temporali adeguati
  • Monitorare costantemente l'avanzamento
  • Valutare piani di contingenza

Coordinamento amministrativo: La scadenza del 28 febbraio 2026 richiede che tutta la documentazione sia pronta con anticipo:

  • Certificazioni ex-post da programmare per gennaio 2026
  • Documentazione contabile da completare tempestivamente
  • Verifiche interne da concludere entro fine 2025

Utilizzo del credito: strategie temporali

La possibilità di utilizzare il credito in unica soluzione entro il 31 dicembre 2025 o in 5 quote annuali apre a diverse strategie:

Utilizzo immediato: Conveniente per imprese con:

  • Elevata capacità di generare debiti tributari
  • Necessità di liquidità immediata
  • Certezza sulla capienza fiscale

Rateizzazione quinquennale: Preferibile per:

  • Imprese con limitata capienza fiscale annuale
  • Situazioni di incertezza sui volumi futuri
  • Ottimizzazione fiscale pluriennale

Scadenze intermedie critiche

Oltre alle date principali, esistono scadenze intermedie da monitorare:

EventoTempisticaNote
Risposta GSE a comunicazione preventiva5 giorniTermine per verifiche formali
Conferma 20%30 giorni da conferma GSETermine perentorio
Comunicazioni modifiche progettualiTempestivaNon definita ma necessaria
Conservazione documentale10 anniPer eventuali controlli

Cumulabilità con altri incentivi

Un approccio aperto alla cumulabilità

Il Piano Transizione 5.0 adotta un approccio particolarmente favorevole alla cumulabilità con altri incentivi, riconoscendo che la complessità degli investimenti in efficienza energetica e digitalizzazione spesso richiede l'integrazione di diverse fonti di finanziamento.

Principio generale

Il principio cardine, come chiarito dalle FAQ del 10 aprile 2025, è che il credito d'imposta Transizione 5.0 è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

La base di calcolo del credito d'imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

Esempio pratico dalle FAQ: Nel caso di un investimento in relazione al quale l'impresa abbia già fruito di un'agevolazione con intensità d'aiuto pari al 60%, il credito d'imposta 5.0 si calcola applicando l'aliquota spettante al residuo 40% dei costi.

Restano fermi i divieti di cumulo espressamente previsti dalle ulteriori agevolazioni di cui l'impresa intende beneficiare.

Cumulabilità ammesse

Certificati Bianchi: La cumulabilità con i Certificati Bianchi è espressamente prevista secondo quanto stabilito dall'art. 6 comma 2-bis del decreto-legge n. 124 del 19 settembre 2023:

  • Cumulabilità confermata per il Piano Transizione 5.0
  • Per progetti presentati dal 17 novembre 2023: riduzione del 50% del numero di certificati bianchi spettanti
  • Mantenimento della cumulabilità totale dei benefici nel rispetto dei limiti UE

Conto Termico: Pienamente cumulabile per interventi di efficienza energetica e rinnovabili termiche, a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Particolarmente rilevante per:

  • Pompe di calore per processi produttivi
  • Solare termico per usi industriali
  • Interventi di coibentazione su edifici produttivi

Credito d'imposta ZES e ZLS: Le FAQ del 21 febbraio 2025 confermano espressamente il cumulo con:

  • Credito ZES unica (Zone Economiche Speciali del Mezzogiorno)
  • Credito ZLS (Zone Logistiche Semplificate)

Ferme restando le modalità di calcolo specificate (credito 5.0 calcolato sul residuo non coperto da altre agevolazioni).

Fondi europei: Cumulabile con finanziamenti da:

  • FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale)
  • FSE+ (Fondo Sociale Europeo Plus)
  • Fondi diretti UE (Horizon Europe, LIFE, etc.)

A condizione che insistano su quote di costo diverse.

Altre agevolazioni nazionali: Possibile cumulo con:

  • Nuova Sabatini
  • Fondo di Garanzia PMI
  • Contratti di Sviluppo
  • Accordi per l'Innovazione

Cumulabilità escluse

Piano Transizione 4.0: Non è possibile cumulare per gli stessi beni il credito 5.0 con il credito 4.0. L'impresa deve scegliere quale regime applicare.

Stesse quote di costo: Non è ammesso il cumulo di più agevolazioni sulla medesima quota di costo. Come specificato dalle FAQ, la base di calcolo del credito d'imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese ammissibili.

Aspetti operativi del cumulo

Documentazione separata: È fondamentale mantenere contabilità separata per:

  • Tracciare le diverse fonti di finanziamento
  • Dimostrare il non superamento del 100%
  • Facilitare controlli e rendicontazioni

Tempistiche coordinate: Le diverse misure hanno tempistiche proprie che devono essere coordinate:

  • Verificare compatibilità temporali
  • Pianificare rendicontazioni multiple
  • Gestire anticipi e saldi

Obblighi informativi: Nella domanda Transizione 5.0 occorre dichiarare:

  • Altre agevolazioni richieste o ottenute
  • Quote di costo coperte
  • Impegno al rispetto dei limiti

Strategie di ottimizzazione

Segmentazione degli investimenti: Suddividere il progetto in componenti per massimizzare i benefici:

  • Beni 4.0 → Transizione 5.0
  • Opere edili → Conto Termico
  • Consulenze → Voucher regionali

Valutazione comparativa: Analizzare quale combinazione di incentivi massimizza il beneficio netto considerando:

  • Intensità delle agevolazioni
  • Tempistiche di erogazione
  • Oneri amministrativi
  • Vincoli e obblighi

Pianificazione integrata: Sviluppare un piano che consideri:

  • Sequenza ottimale delle domande
  • Documentazione comune utilizzabile
  • Gestione dei flussi finanziari

Nota importante

Data la complessità delle regole di cumulo e le specificità di ciascun incentivo, come evidenziato dalle FAQ ufficiali con esempi concreti di calcolo, si consiglia di richiedere sempre una valutazione specifica del proprio progetto per determinare la corretta applicazione delle regole di cumulabilità e calcolare con precisione i benefici ottenibili.

Il Piano Transizione 5.0 non si configura come aiuto di stato (FAQ 8.1), trattandosi di una misura generale e non selettiva secondo la disciplina comunitaria.


Documenti necessari

L'importanza della documentazione

La corretta gestione documentale rappresenta uno degli aspetti più critici per il successo della domanda. Il Piano Transizione 5.0 richiede una documentazione articolata che deve essere predisposta con cura e conservata per 10 anni.

Documentazione per la fase preventiva

Certificazione ex-ante (Allegato VIII): È il documento centrale che deve contenere:

  • Dati identificativi dell'impresa e del progetto
  • Analisi dettagliata dei consumi energetici attuali
    • Consumi per vettore energetico (elettricità, gas, altri)
    • Profili di carico e curve di consumo
    • Indicatori di prestazione energetica (KPI)
  • Descrizione tecnica degli interventi
    • Specifiche dei beni da acquistare
    • Modalità di integrazione nel processo produttivo
    • Impatti attesi sui consumi
  • Calcolo della riduzione dei consumi
    • Metodologia utilizzata
    • Assunzioni e parametri di calcolo
    • Risultati attesi in valore assoluto e percentuale
  • Cronoprogramma di realizzazione

La certificazione deve essere redatta secondo il modello ministeriale e firmata digitalmente dal certificatore abilitato.

Documentazione del certificatore:

  • Certificato di abilitazione (EGE, ESCo, iscrizione albo)
  • Curriculum vitae con evidenza delle competenze
  • Dichiarazione di indipendenza e assenza conflitti di interesse
  • Polizza assicurativa professionale in corso di validità

Documenti aziendali:

  • Visura camerale aggiornata (non oltre 6 mesi)
  • Documento identità del legale rappresentante
  • Codice fiscale e partita IVA
  • DSAN (Dichiarazione Sostitutiva Atto Notorio) attestante:
    • Possesso dei requisiti soggettivi
    • Rispetto normative sicurezza e contributive
    • Assenza di procedure concorsuali
    • Impegno al rispetto obblighi PNRR

Documentazione tecnica di supporto:

  • Planimetrie dello stabilimento
  • Schema unifilare impianto elettrico
  • Bollette energetiche ultimo triennio
  • Eventuali diagnosi energetiche pregresse

Documentazione per la conferma 20%

Ordini e contratti:

  • Ordini accettati dai fornitori con data certa
  • Contratti di acquisto sottoscritti
  • Per leasing: contratto stipulato
  • Evidenza delle condizioni di pagamento

Fatture di acconto:

  • Fatture con descrizione dettagliata dei beni
  • Indicazione del codice progetto TR5-XXXXX
  • Importo minimo 20% del totale investimenti

Evidenze di pagamento:

  • Bonifici bancari con CRO
  • Ricevute bancarie
  • Per leasing: evidenza pagamento maxicanone

Documentazione per il completamento

Certificazione ex-post (Allegato X): Deve attestare:

  • Effettiva realizzazione degli investimenti
  • Conformità al progetto approvato
  • Raggiungimento obiettivi di riduzione consumi
  • Misurazioni effettive post-intervento
  • Metodologia di verifica utilizzata

Perizia asseverata beni 4.0: Redatta da professionista abilitato, deve certificare:

  • Caratteristiche tecniche conformi ad Allegati A/B
  • Interconnessione al sistema aziendale
    • Protocolli utilizzati (TCP-IP, OPC-UA, etc.)
    • Scambio dati bidirezionale
    • Integrazione con MES/ERP
  • Rispetto requisiti sicurezza e marcatura CE

Certificazione contabile: A cura di revisore legale o collegio sindacale:

  • Effettività dei costi sostenuti
  • Corretta contabilizzazione
  • Inerenza all'attività d'impresa
  • Rispetto normativa fiscale

Documentazione finale investimenti:

  • Fatture definitive complete
  • DDT e verbali di consegna
  • Collaudi tecnici positivi
  • Dichiarazioni di conformità impianti
  • Manuali e schede tecniche

Evidenze interconnessione:

  • Screenshot schermate software
  • Report di scambio dati
  • Configurazioni di rete
  • Test di comunicazione

Schede DNSH compilate: Una per ogni tipologia di investimento:

  • Scheda A: Apparecchiature elettriche/elettroniche
  • Scheda B: Servizi hosting/cloud
  • Scheda C-F: Impianti rinnovabili per tipologia
  • Check-list di verifica per ogni scheda

Documentazione da conservare

Oltre ai documenti da presentare, l'impresa deve conservare per 10 anni:

Documentazione progettuale:

  • Progetti esecutivi
  • Relazioni tecniche
  • Computi metrici
  • Capitolati tecnici

Documentazione amministrativa:

  • Contratti con fornitori
  • Garanzie e assicurazioni
  • Autorizzazioni e permessi
  • Comunicazioni con GSE

Documentazione contabile:

  • Libro cespiti
  • Registri IVA
  • Scritture contabili
  • Dichiarazioni fiscali

Documentazione energetica:

  • Letture contatori
  • Report consumi periodici
  • Fatture energetiche
  • Certificati verdi/bianchi

Suggerimenti pratici

Organizzazione documentale: Implementare fin dall'inizio:

  • Sistema di archiviazione strutturato
  • Naming convention coerente
  • Backup digitali multipli
  • Registro documenti con scadenze

Controlli incrociati: Verificare sempre la coerenza tra:

  • Dati certificazione ex-ante e ex-post
  • Fatture e ordini
  • Codici progetto su tutti i documenti
  • Date e tempistiche

Qualità formale: Assicurarsi che tutti i documenti siano:

  • Leggibili e completi
  • Firmati dove richiesto
  • Con date certe
  • Privi di correzioni manuali

Modalità di conservazione

La documentazione deve essere conservata:

  • In formato digitale e cartaceo
  • In ordine cronologico
  • Con backup su supporti diversi
  • In luogo sicuro e accessibile

È consigliabile predisporre un fascicolo digitale unico contenente tutta la documentazione, organizzato per fasi della procedura, che possa essere facilmente consultato in caso di controlli o necessità di integrazione.


Principio DNSH (Do No Significant Harm)

Cosa significa DNSH

Il principio "Do No Significant Harm" (Non arrecare danno significativo) è un pilastro fondamentale del PNRR e si applica integralmente al Piano Transizione 5.0. Ogni investimento deve dimostrare di non arrecare danni significativi a nessuno dei sei obiettivi ambientali dell'UE:

  1. Mitigazione dei cambiamenti climatici
  2. Adattamento ai cambiamenti climatici
  3. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine
  4. Transizione verso un'economia circolare
  5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento
  6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Le schede DNSH

Per semplificare l'adempimento, il MIMIT ha predisposto schede standardizzate per tipologia di investimento:

Scheda A - Apparecchiature elettriche ed elettroniche: Si applica a tutti i beni 4.0 dell'Allegato A. Richiede di verificare:

  • Presenza di gas fluorurati (se presenti, GWP < 675)
  • Conformità alla direttiva RoHS
  • Gestione del fine vita secondo RAEE

Schede C-F - Impianti rinnovabili: Specifiche per tipologia:

  • Scheda C: Impianti solari fotovoltaici
  • Scheda D: Impianti eolici
  • Scheda E: Impianti idroelettrici
  • Scheda F: Impianti geotermici

Ciascuna scheda richiede valutazioni specifiche su impatto ambientale, uso del suolo, gestione dei rifiuti di costruzione e dismissione.

Compilazione e conservazione

Le schede DNSH devono essere:

  • Compilate per ogni tipologia di bene acquistato
  • Sottoscritte dal legale rappresentante
  • Allegate alla comunicazione di completamento
  • Conservate per 10 anni

In caso di investimenti complessi che ricadono in più categorie, è necessario compilare tutte le schede pertinenti.


Assistenza e supporto

Il ruolo del GSE

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) è l'ente incaricato della gestione operativa del Piano. Il GSE fornisce:

  • Piattaforma informatica per la presentazione delle domande
  • Assistenza tecnica tramite portale dedicato
  • FAQ e guide operative aggiornate
  • Webinar formativi periodici

Canali di assistenza

Portale Assistenza GSE: Accessibile dall'Area Clienti, permette di:

  • Aprire ticket per problematiche tecniche
  • Consultare lo stato delle pratiche
  • Ricevere comunicazioni ufficiali
  • Accedere alla documentazione di supporto

Contact Center: Per urgenze o problemi di accesso:

Best practice per l'assistenza

Per ottenere supporto efficace:

  • Indicare sempre il codice progetto TR5-XXXXX
  • Descrivere dettagliatamente il problema
  • Allegare screenshot o documentazione
  • Consultare prima le FAQ disponibili

Professionisti e consulenti

Data la complessità della misura, può essere opportuno affidarsi a:

  • Certificatori qualificati: Per le certificazioni ex-ante ed ex-post
  • Consulenti specializzati: Per la progettazione degli interventi
  • Commercialisti: Per gli aspetti fiscali e contabili
  • Tecnici specializzati: Per l'interconnessione e l'integrazione dei sistemi

Formazione e aggiornamento

È fondamentale mantenersi aggiornati attraverso:

  • Webinar ufficiali del GSE e MIMIT
  • Circolari e comunicati ministeriali
  • Aggiornamenti normativi e FAQ
  • Confronto con associazioni di categoria

Il Piano Transizione 5.0 rappresenta un'opportunità straordinaria per modernizzare il sistema produttivo italiano. Il successo nell'accesso agli incentivi dipende dalla capacità di pianificare correttamente gli investimenti, rispettare le procedure e documentare adeguatamente ogni fase del progetto. Con la giusta preparazione e supporto professionale, ogni impresa può cogliere i benefici di questa importante misura di politica industriale.


Nota finale: Questa guida è stata elaborata sulla base delle FAQ ufficiali del MIMIT del 10 aprile 2025 e della Circolare Operativa del GSE. Per gli aggiornamenti più recenti e per situazioni specifiche, si raccomanda sempre di consultare le fonti ufficiali e, se necessario, richiedere assistenza specializzata.

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